Art. 1.
(Potenziamento dei nuclei di polizia giudiziaria e di sicurezza).

      1. Presso ogni comando provinciale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (CNVVF) è istituito, ove non presente, un nucleo di polizia giudiziaria e di sicurezza, con compiti di investigazione specialistica e al fine di potenziare i servizi ispettivi di competenza.
      2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalità di istituzione nonché la consistenza numerica di ciascun nucleo previsto dal comma 1 del presente articolo, tenendo conto della classificazione del comando provinciale e dell'effettiva immissione in ruolo del personale di cui all'articolo 3.